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    Diritto privato: le obbligazioni

    Le obbligaIoni.

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    Accollo: Art 1273 c.c.

    Accollo: Art 1273 c.c.
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    Art. 1273 codice civile.

    Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
    L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
    Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
    In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

    Espromissione: art 1272 c.c.

    Espromissione: art 1272 c.c.
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    Art 1272 codice civile.

    Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.
    Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
    Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima della espromissione.

    Delegazione di pagamento: Art 1269 c.c.

    Delegazione di pagamento: Art 1269 c.c.
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    Art. 1269 codice civile.

    Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.
    Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi

    Delegazione cumulativa: art. 1268 c.c.

    Delegazione cumulativa: art. 1268 c.c.
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    Art. 1268.
    Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
    Tuttavia, il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

    Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.

    Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.
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    Art 1267 codice civile
    Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelli che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
    Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziale o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

    Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

    Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.
    Art 1266 codice civile
    Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

    Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.