Privilegi, pegno e ipoteca: Art 1232 c.c.
itDecember 21, 2021
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FacoltaÌ di scelta: Art 1286 c.c.
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Se hai qualche dubbio contattami pure via email: danielebausi@hotmail.it
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Obbligazioni alternative e facoltative
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Obbligazioni alternative, facoltative e cumulative.
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Differenza tra diritti assoluti e relativi: Santoro-Passarelli
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Distinzione tra diritti assoluti e diritti reali.
Dottrine generali del diritto civile. Francesco Santoro-Passarelli.
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Dottrine generali del diritto civile. Francesco Santoro-Passarelli.
Accollo: Art 1273 c.c.
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Art. 1273 codice civile.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dellâaltro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
Lâadesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale lâassunzione è avvenuta.
Art. 1273 codice civile.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dellâaltro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
Lâadesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale lâassunzione è avvenuta.
Espromissione: art 1272 c.c.
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Art 1272 codice civile.
Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare questâultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a questâultimo e non derivano da fatti successivi allâespromissione. Non può opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima della espromissione.
Art 1272 codice civile.
Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare questâultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a questâultimo e non derivano da fatti successivi allâespromissione. Non può opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima della espromissione.
Delegazione di pagamento: Art 1269 c.c.
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Art. 1269 codice civile.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore lâabbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare lâincarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi
Art. 1269 codice civile.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore lâabbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare lâincarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi
Delegazione cumulativa: art. 1268 c.c.
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Art. 1268.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia, il creditore che ha accettato lâobbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato lâadempimento.
Art. 1268.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia, il creditore che ha accettato lâobbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato lâadempimento.
Della delegazione, dellâespromissione e dellâaccollo.
Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.
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Art 1267 codice civile
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelli che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nellâiniziale o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Art 1267 codice civile
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelli che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nellâiniziale o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.