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    david puente

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    Episodes (3)

    Diffusione di fake news e disinformazione: possibili correttivi tra fact-cheking e normative europee

    Diffusione di fake news e disinformazione: possibili correttivi tra fact-cheking e normative europee

    Nel mondo dell’informazione, in cui sempre più spesso accanto a notizie palesemente false e verificabili come tali si diffondono notizie apparentemente verosimili e credibili, la cui falsità viene mascherata in maniera estremamente raffinata (un esempio recente è il caso delle false foto di Donald Trump arrestato, generate tramite sistemi di AI), che cosa si intende quando si parla di fake news e quali sono gli strumenti giuridici per contrastarle?

    In questo episodio di Diritto al Digitale, Roberto Valenti e Lara Mastrangelo dello studio legale DLA Piper discutono con Andrea Garantola, Responsabile Affari Legali del giornale online Open e David Puente, giornalista ed esperto di fact-checking di Open, della crescente diffusione di notizie false online, delle complessità connesse al loro monitoraggio e dei correttivi normativi ed autoregolamentari messi in campo dall’Unione Europea, tra cui il Digital Services Package e il Codice di Condotta sulla Disinformazione.

    Ancora persecuzione giudiziaria

    Ancora persecuzione giudiziaria
    "Altra iniziativa discutibile per opera della Procura di Imperia che, attraverso il Procuratore Generale Dott. Alessandro Bogliolo, ha presentato ricorso presso la Corte di Appello di Genova, avverso l'assoluzione in primo grado (perché il fatto non sussiste) in merito ai "reati" contestati (nel processo Solesin) di "Sostituzione di persona" e "Simulazione di reato". Secondo il Dottor Bogliolo, i delitti sussisterebbero comunque, poiché il sottoscritto ha pubblicato prima e dopo la sospensione operata da Facebook e poiché il "profilo criminale" di Rosario Marcianò avvalora la tesi secondo cui si paleserebbe una spiccata tendenza a mentire da parte del medesimo. Il Procuratore Generale chiede una nuova perquisizione con accesso al computer dell'imputato e, se il ricorso sarà accolto, una condanna a 2 anni e sei mesi complessivi di reclusione.

    Si tenga conto che il processo Solesin contro Marcianò è soggetto a nullità assoluta, in quanto l'indagato fu interrogato dal Pubblico Ministero, Dottor Cinella Della Porta, in assenza del legale difensore. Quindi, in violazione del Codice di procedura penale, il processo non poteva nemmeno essere celebrato. Tuttavia il Giudice di Primo grado, Dottor Minieri, ha deciso comunque di procedere ed ha emesso condanna per il "reato di diffamazione" (per aver asserito che Valeria Solesin è viva), assolvendo però l'imputato per i reati (supposti) di cui sopra. Dunque è ovvio che chi scrive ha proposto ricorso in sede di Appello ed ha presentato istanza di annullamento del procedimento de quo. Pare, però, che la Procura Generale del Tribunale di Imperia non sia ancora soddisfatta, giacché chiede un nuovo processo per i delitti citati. In modo oggettivo si può constatare un "fumus persecutionis" senza precedenti. Vi aggiornerò, se e quando vi saranno sviluppi".

    "Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT09B0503401753000000052068 - Swift (BIC): BAPPIT21A88. Maggiori dettagli qui."

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    Imbrattacarte e negazionisti allo sbaraglio

    Imbrattacarte e negazionisti allo sbaraglio
    "Conosci il tuo nemico", recita quel famoso detto ed è vero: per difenderti, devi conoscere il tuo avversario ed anticipare le sue mosse. E' di oggi la pubblicazione di un brogliaccio sulla pagina di un famoso "giornalista" organico al sistema. La velina è stata poi rilanciata dai soliti pennivendoli locali (di Sanremo) e nazionali, in merito alle "condanne" sulle quali vi ho già informato nei giorni e nelle settimane scorse.

    Si tratta, in questo caso, di due "procedimenti" a mio carico che, per semplicità, definisco "Bencivelli" e "Solesin". Nel primo caso, abbiamo una "condanna" di secondo grado che è suscettibile di "nullità assoluta", in quanto non sono stato informato circa la data dell'udienza di Appello e poi si sono pure dimenticati di informarmi dell'avvenuta "sentenza" che, passati i termini per il ricorso, sarebbe divenuta definitiva. Sennonché, insospettito dal silenzio della cancelleria della Corte di Appello (che non rispondeva alle mie PEC nelle quali chiedevo che destino avesse avuto l'udienza rinviata a data da destinarsi per via dell'emergenza Covid), mi sono premurato di incaricare un legale di fiducia, visto che quello di ufficio era latitante. Così sono venuto a conoscenza del fatto che l'udienza di appello si era svolta il 17 settembre 2020 e che la "sentenza" era stata depositata con le motivazioni pochi giorni dopo. Tuttavia ormai era tardi per ricorrere in Cassazione! Si comprendeva a quel punto lo strano silenzio dei gazzettieri nonché della "parte lesa". Era evidente che non pubblicare alcunché sul "verdetto" in appello era funzionale alle mancate notifiche, giusto per impedirmi di ricorrere e per far sì che la "condanna" divenisse definitiva. Ora, però, non è finita, visto che è stata chiesta la rescissione del giudicato (annullamento della sentenza) per vizio di notifica.

    La situazione è simile per quel che riguarda il procedimento "Solesin", poiché anche in quel caso si è verificata una grave violazione del Codice di procedura penale, in quanto l'interrogatorio per opera del Pubblico Ministero si è svolto in assenza del legale che avrebbe dovuto sostituire quello di ufficio e che non fu nemmeno avvisato. Infatti l'incontro ebbe comunque luogo, ma in assenza del difensore. Anche in questa circostanza, nel ricorso in appello già consegnato, si chiederà nuovamente l'annullamento del rinvio a giudizio e, di conseguenza, anche della "sentenza".

    Inoltre, come se non bastasse, il Giudice di primo grado (nel processo Bencivelli vs Marcianò) non ha applicato correttamente l'articolo di legge [1], comminando una multa e, nel contempo, la reclusione. Il che rende la sentenza inapplicabile. Errore al quale non è stato posto rimedio nemmeno dai Giudici della Corte di Appello.

    [1] Art. 595 c.p.: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno oppure con la multa fino a euro 1.032".

    Questi aspetti sono ben conosciuti dai pennivendoli e negazionisti di turno, perché ne ho dato ampia delucidazione, ma, chissà perché, nei loro scartafacci a contenuto fortemente diffamatorio, queste informazioni sono omesse. Intanto ricevo insulti e minacce in quantità. Passi. "Il giudizio di uno stolto è un titolo da re". (W. Blake)

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